COVID-19 – Decreto Legge 21 settembre 2021 n. 127
14 Ottobre 2021
Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening
Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening a partire dal 15 ottobre 2021.
Certificazione verde
Dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 sono tenuti a possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19:
- tutti i lavoratori del settore pubblico, compresi i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale;
- tutti i lavoratori del settore privato;
- tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le Pubbliche Amministrazioni o datori di lavoro privati.
Le disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea e comprovata certificazione.
I visitatori che accedono negli uffici di una Pubblica Amministrazione per riunioni o incontri, invece, dovranno essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.
L’unica categoria di soggetti esclusa dall’obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella dei cittadini che vi si recano per un servizio.
Controlli
Il controllo e la verifica della certificazione verde per l’accesso ai dipendenti è affidato ai datori di lavoro.
Tali controlli devono essere effettuati all’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
Il controllo e la verifica della certificazione verde per l’accesso ai visitatori è affidato al responsabile del servizio che indice la riunione o l’incontro.
Sanzioni
Per coloro che sono colti senza la certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione amministrativa da 600 a 1500 euro.
Per chi non verifica il rispetto delle regole è prevista la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro.
Tamponi calmierati
Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario.
Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione.
Durata della certificazione verde COVID-19
La certificazione verde COVID-19 spetta ai vaccinati, a chi è guarito dal Covid-19 nei sei mesi precedenti e a tutti coloro che risultano negativi a un tampone molecolare o rapido. Per chi ha completato il ciclo vaccinale la certificazione verde vale 12 mesi, per chi ha fatto la prima dose di vaccino vale fino alla somministrazione della seconda; per chi è negativo al tampone rapido vale 48 ore; per chi è negativo al tampone molecolare la validità è di 72 ore e, infine, per chi è guarito vale 6 mesi dall’avvenuta guarigione.