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COVID-19 – Decreto Legge 6 agosto 2021 n. 111

10 Agosto 2021

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti a partire dal 1° settembre 2021.

Scuola e Università
Nell’anno scolastico 2021-2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria di primo e secondo grado e universitaria sarà svolta in presenza, salvo casi di particolare rischio diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti.

In tutte le scuole fino al 31 dicembre 2021:

  • la mascherina è obbligatoria, fatta eccezione per i bambini di età inferiore a sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, per i soggetti impegnati nelle attività sportive. Le linee guida possono derogare all’obbligo di mascherina se alle attività partecipano solo studenti vaccinati o guariti;
  • non si può accedere con febbre o sintomatologia respiratoria;
  • tutto il personale scolastico e universitario e gli studenti universitari (che potranno essere sottoposti a controlli a campione) devono possedere il green pass.

Le Università possono derogare alle misure solo per le attività a cui partecipino solo studenti vaccinati o guariti.

Il Commissario straordinario organizzerà e realizzerà un piano di screening della popolazione scolastica.

Trasporti
Dall’1 settembre e fino al 31 dicembre 2021, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. Le norme cambiano in base alla percorrenza, che può essere breve o lunga.

Sarà obbligatorio il green pass sugli aerei, sulle navi, sui treni tipo Intercity e alta velocità, sugli autobus a media e lunga percorrenza. Si raccomanda la lettura integrale del decreto per tutti i dettagli e le eccezioni applicabili.

L’obbligo di green pass non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.

Eventi sportivi e spettacoli aperti al pubblico
Per queste categorie è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.


Gazzetta Ufficiale


 

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