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COVID-19 – Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24

30 Marzo 2022

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza

Il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, in vigore dal 25 marzo 2022.

Mascherine
Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherine ffp2:
• sui mezzi di trasporto (aerei, navi, traghetti, treni, autobus, pullman);
• agli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto (teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo);
• agli eventi e alle competizioni sportive.

Fino al 30 aprile è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati, nei luoghi di lavoro, nelle sale da ballo e nelle discoteche, ad eccezione del momento del ballo.

Fino a fine anno scolastico è obbligatorio indossare mascherine chirurgiche a scuola.

Non hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie:
• i bambini di età inferiore ai 6 anni;
• le persone con disabilità o patologie incompatibili con il loro utilizzo;
• i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

Green Pass

Green Pass Base
Dal 1° al 30 aprile sarà necessario per accedere a:
• mense e catering;
• servizi di ristorazione al chiuso e al banco;
• concorsi pubblici;
• corsi di formazione;
• trasporti per lunghe percorrenze;
• eventi e spettacoli;
• competizioni sportive all’aperto.

Super Green Pass
Fino al 30 aprile sarà necessario per accedere a:
• piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere;
• convegni e congressi;
• centri culturali, sociali e ricreativi;
• feste;
• sale da gioco, sale scommesse e bingo;
• sale da ballo e discoteche.

Fino al 31 dicembre sarà necessario per:
• visite in ospedale;
• visite in RSA.

Quarantena
Dal 1° aprile per chi ha avuto un contatto stretto con un caso positivo è obbligatorio indossare per 10 giorni la mascherina ffp2 in luoghi al chiuso o in caso di assembramenti.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare. La fine dell’isolamento è conseguente ad un tampone con esito negativo.

Accesso al luogo di lavoro
Dal 1° aprile sarà possibile per tutti, compresi gli over 50, accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base.
Dal 1° maggio l’obbligo di Green Pass per l’accesso ai luoghi di lavoro è eliminato.
Fino al 15 giugno resta l’obbligo vaccinale per tutto il personale scolastico.
Fino al 31 dicembre resta l’obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli operatori sanitari.

Scuola

Nido e Scuola dell’infanzia
Fino a 4 casi di positività tra gli alunni nella stessa sezione/gruppo classe, le attività proseguono in presenza e docenti e/o educatori utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.

Scuole primaria, secondaria di I e di II grado e sistema di istruzione e formazione professionale
Fino a 4 casi di positività tra gli alunni e le alunne, le attività proseguono in presenza e i docenti e gli studenti e le studentesse, che abbiano superato i 6 anni di età, utilizzano le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. In quest’ultimo caso l’esito negativo del test è attestato con autocertificazione.
Dal quinto caso di positività nella stessa classe, accertato entro 5 giorni dal caso precedente, le attività didattiche sono sospese per 5 giorni. Per il rientro in presenza è obbligatorio un tampone con esito negativo.

Isolamento
Gli alunni delle scuole primarie, secondarie di primo grado, secondarie di secondo grado e del sistema di istruzione e formazione professionale, in isolamento per infezione da Covid, possono seguire l’attività scolastica nella modalità di didattica digitale integrata accompagnata da specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell’alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

Il testo integrale del decreto legge è consultabile qui:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

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